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Viaggiare in auto all’estero è un’aspirazione di tante persone.
Ma ci sono cose da sapere se non si vuole incorre in spiacevoli inconvenienti.
La dove si intende viaggiare in paesi che non sono firmatari delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia è necessario il permesso internazionale di guida.
Bisogna richiederlo all’Ufficio Provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile del luogo di residenza del richiedente, mostrando la patente di guida in corso di validità.
Gli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile si trovano e si consultano facilmente sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
In particolare, la richiesta di permesso internazionale di guida va presentata agli Uffici periferici del Dipartimento per i Trasporti . E’ necessario compilare un apposito modello distribuito presso gli uffici stessi. Sul sito del ministero dei trasporti sono presenti le modalità attraverso le quali presentare la domanda. Inoltre, per il riconoscimento alla validità del documento rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri, si consiglia di contattare preventivamente la rappresentanza diplomatica consolare del Paese di destinazione.
Quando si guida all’estero un veicolo del quale non si è proprietari, è necessario possedere una delega a condurre del proprietario con firma autenticata.
La Delega a condurre, rappresenta un autocertificazione molto utile quando ci si reca all’estero, soprattutto se si tratta di paesi dell’area extra UE, con un auto che non è nostra e senza che il proprietario di quest’ultima sia a bordo durante il viaggio.
Esempi emblematici: l’auto di mamma o papà, ma anche di un parente o un amico. Se invece ci si reca all’estero e si noleggia una macchina, questo tipo di documentazione non serve. Nel caso in cui viaggiamo verso paesi non appartenenti alla Comunità Europea, la delega deve essere autenticata da un notaio.
Parliamo di carta verde quando facciamo riferimento al certificato internazionale di assicurazione che consente ad un veicolo di circolare in un paese estero, essendo totalmente in regola con l’obbligo dell’assicurazione RCA (Responsabilità, Civile, Auto).
La carta verde viene rilasciata sotto la responsabilità dell’Ufficio Nazionale di Assicurazione del paese di immatricolazione del veicolo.
Una volta adempiuti gli obblighi relativi all’assicurazione RCA, previsti dalla legge, la carta verde ci permette di entrare e visitare liberamente qualsiasi paese estero. Se si è sprovvisti di carta verde, bisogna acquistare alla frontiera del paese nel quale si intende entrare e visitare un’apposita polizza temporanea. Senza quest’ultima e sprovvisti di carta verde, non ci sarà possibile entrare nel paese.
Poiché la polizza di assicurazione temporanea da acquistare alla frontiera è molto più costosa della carta verde, è bene che prima di affrontare un viaggio per l’estero l’automobilista si accerti di avere la carta verde richiedendola eventualmente al proprio assicuratore. Per il rilascio della carta verde è necessario rivolgersi al proprio assicuratore per la RC auto. Le imprese di assicurazione hanno la facoltà di escludere la garanzia per alcuni paesi extra europei, barrando la relativa casella su carta verde.
Attualmente non disponiamo di informazioni attendibili circa le esclusioni operate dalle assicurazioni.
Il Carnet de Passages en Douane è il documento doganale internazionale, ormai obbligatorio in molti paesi al Mondo, la sua funzione è quella di permettere l’importazione temporanea in franchigia doganale di veicoli privati e commerciali.
Rappresenta il “titolo di importazione temporanea” dei veicoli privati e commerciali adottato dai paesi aderenti alla Convenzione Doganale di New York (4 giugno 1954) sulla base delle risoluzioni prese dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul trasporto stradale e automobilistico (Convenzione sulla Circolazione Stradale, Ginevra 1949), per favorire lo sviluppo del turismo internazionale.
Il Governo Italiano ha accolto le disposizioni della Convenzione Doganale di New York con la legge n. 1163 del 27 ottobre 1957. L’Automobile Club Italia tramite molti Automobile Club Provinciali ha il compito di rilasciare il Carnet de Passages en Douane.
La funzione principale del Carnet de Passages è quella di garantire al paese nel quale il veicolo è importato, in regime di transito, il pagamento di dazi qualora il mezzo non sia a norma, ovvero esportato nei termini previsti dai regolamenti che disciplinano la materia doganale.
Così facendo , il documento ha il potere di importare temporaneamente il veicolo iscritto, senza depositare l’ammontare dei corrispondenti diritti doganali al paese ospite.
Il Carnet de Passages en Douane, come abbiamo avuto modo di vedere, vincola l’importazione temporanea in franchigia doganale di un mezzo privato o commerciale in tantissimi paese del Mondo. Molti di essi, pur non richiedendolo ufficialmente, ne riconoscono la validità internazionale. Per tutti questi paesi, il carnet è fortemente consigliato, perché rende più agevoli le procedure di importazione del veicolo.
La patente italiana ha validità in tutti i paesi dell’unione europea, negli altri paesi europei( ad esclusione della federazione russa) e in diversi Paesi extra – europei. Sul sito Viaggiare Sicuri si possono consultare tutte le informazioni a riguardo e relative ai singoli Paesi.
Per la maggior parte dei Paesi extra-europei è invece richiesto un permesso internazionale di guida che non può essere utilizzato autonomamente, ma deve essere sempre accompagnato dalla patente nazionale in corso di validità.
I modelli di patente internazionale riconosciuti dalle convenzioni internazionali sono due: il modello “Ginevra 1949” e il modello “Vienna 1968”. Entrambi i permessi si possono ottenere in Italia; il modello Vienna 1968 possiede una validità di 3 anni, mentre quello Ginevra 1949, ha validità solo per un anno, ma sempre nei limiti della patente nazionale che già si possiede. Bisogna comunicare, per dovere di cronaca, che ci sono alcuni paesi ( ad esempio gli Stati Uniti) che danno validità unicamente alle patenti internazionali che si conformano al modello Ginevra 1949.