Strisce pedonali: codice stradale, sanzioni e comportamenti

Strisce pedonali: a cosa servono e come devono essere sfruttate. A chi spetta la precedenza e quali sono le sanzioni per i trasgressori.

Le strisce pedonali rappresentano il rimedio ideale per consentire il passaggio dei pedoni in modo sicuro e senza potenziali conseguenze. Accadono, purtroppo sovente, degli incidenti dovuta alla mancanza di attenzione o, forse, alla poca informazione.

Comportamento dei pedoni

L’attraversamento sulle strisce pedonali è regolato dall’articolo 190 del Codice della strada che prevede il giusto comportamento dei pedoni. L’attraversamento della strada non è infatti sempre a favore del pedone. Per salvaguardare la propria incolumità, il pedone non è autorizzato, in linea di principio, ad attraversare la strada, soprattutto in presenza di strisce pedonali o sottopassaggi. In assenza di questi, i pedoni possono passare dall’altro lato della strada in modo perpendicolare. A differenza di quanto si possa pensare, i pedoni NON hanno la precedenza in caso di attraversamento senza strisce pedonali. La strada, in fondo, è fatta per principalmente per la circolazione dei veicoli e, per utilizzarla, sono i pedoni a dare la precedenza ai conducenti prima di attraversarla.

Comportamento dei conducenti

I conducenti hanno anche loro delle regole da rispettare al fine di non creare incidenti a persone e cose. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Nel caso di attraversamento già avviato da parte del pedone, il conducente ha l’obbligo di fermarsi e consentire il completo attraversamento da parte del pedone. Lo stesso principio vale anche per i portatori di handicap e soggetti in sedia a rotelle.

Codice stradale e strisce pedonali

I principi comportamentali sull’attraversamento delle strisce pedonali sono dettate dagli articoli 190 e 191 del Codice della Strada. Secondo questa disposizione, il pedone è tenuto a camminare sugli appositi marciapiedi, banchine, viali o altri spazi a lui destinati. Se però non esistono o sono interrotti o inutilizzabili per qualche motivo, può camminare in strada ma stando sul margine della stessa, procedendo in senso opposto al senso di marcia delle auto. Se presenti, quindi, occorre sempre utilizzare attraversamenti pedonali o simili almeno che non siano distanti almeno 100 metri dal punto in cui ci si trova.

Sanzioni Penali

L’inosservanza delle norme legislative, unita a una certa disattenzione del conducente, potrebbe portare anche a incidenti seri, che vedono l’investimento del pedone. In tal caso, il mancato rispetto della legge non si limita alla sola multa, ma rischia di sfocare nel penale. L’eventuale morte del pedone è, di fatto, un reato perseguibile dalla legge perché ritenuto alla pari dell’omicidio.

Sanzioni Amministrative

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, queste possono essere emesse dall’agente che regola il traffico e prende atto della trasgressione o dai moderni sistemi con telecamere fisse. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 190 e 191 del Codice della Strada è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 100.

La colpa, tuttavia, non è soltanto imputabile sempre e comunque ai conducenti. Così come un automobilista si distrae, allo stesso modo il pedone adotta un comportamento non del tutto appropriato durante l’attraversamento della strada.

Scritto da Roberto Spigarelli

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