Essendo entrato in vigore il D.M. 15.11.2013, le nuove modalità di rinnovo della patente prevedono:
– effettuazione (come in precedenza) della visita medica, presso il medico monocratico negli ambulatori Distrettuali oppure, in caso di patologie, presso la Commissione Medica Locale di Milano;
– in occasione della visita, è necessario portare con sé e consegnare la fotografia in formato tessera;
– all’esito della visita, viene stampata e consegnata immediatamente al cittadino una ricevuta che attesta l’avvenuta conferma di validità della patente di guida.
La ricevuta è valida per la circolazione e riporta indicato il numero verde del call-center al quale il cittadino può rivolgersi in caso di mancata ricezione della nuova patente di guida, la quale dovrebbe giungere a casa entro un paio di mesi al massimo.
Le nuove modalità di rinnovo sono effettuabili solo negli ultimi quattro mesi di validità della patente (pertanto, non possono essere applicate in caso di domande di conferma di validità presentate prima di quattro mesi dalla data di scadenza della patente).
Le nuove disposizioni non si applicano ai casi che non costituiscono “rinnovo” di patente,
L’utente deve esibire al momento della visita:
– un’attestazione di versamento della tariffa pari a € 16,00 su c.c.p. n. 4028, a titolo di imposta di bollo sul duplicato della patente per i rinnovi patente;
– un’attestazione di versamento della tariffa pari a € 9,00 su c.c.p. n. 9001, codice causale 002 a titolo di diritto di motorizzazione.
Non è quindi più necessaria la marca da bollo.