L'assicurazione dell'auto copre danni specifici, ha caratteristiche molto chiare ma anche una serie di casistiche in cui non è obbligata a coprire i danni
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La polizza RCA copre danni che vengono causati involontariamente quando si guida una vettura.
Le polizze differiscono poi per coprire eventuali danni che spaziano dai beni materiali alle persone e possono integrare danni da parte di terzi come furto e incendio.
RC Auto definisce Responsabilità Civile Auto ed è un contratto che viene stipulato tra il guidatore e la compagnia di assicurazione e copre ogni danno inflitto con la vettura ad altri soggetti e altre auto. Ogni polizza ha una tariffa su cui intervengono una serie di fattori e definisce un massimale che determina la cifra esatta coperta per i danni.
L’RC Auto è obbligatoria e non facoltativa e deve essere stipulata anche se il veicolo è in sosta e non viene utilizzato. Quando avviene un incidente, l’assicurazione della persona che lo ha causato paga i danni al posto dell’assicurato nei limiti della polizza stabilita. La legge definisce 6.07 milioni di euro per i danni alle persone e 1.22 milioni di euro per i danni alle cose.
L’assicurazione auto non serve solo a proteggere chi guida la vettura e la sua auto ma anche gli altri per ragione di pubblica sicurezza.
Tuttavia l’assicurazione classica non copre eventuali danni alla propria persona causati da un incidente che non ha altri responsabili. In quel caso si tratta di infortunio del conducente ed è richiesta una polizza aggiuntiva.
L’RC può essere completata da una serie di garanzie accessorie che richiedono pagamenti aggiuntivi come il furto e l’incendio che servono a garantire un risarcimento del danno qualora l’auto sia oggetto di un incendio o venga derubata.
Ci sono inoltre garanzie anche per eventi atmosferici, sulla persona e per altri casi particolari. Queste non sono obbligatorie per legge ma vengono contratte per volere dell’assicurato.
L’RC Auto ha una durata di un anno, il pagamento invece può essere dilazionato annualmente, semestralmente, trimestralmente e, talvolta, mensilmente. Queste decisioni sono proprie della singola compagnia. La validità scatta nel giorno in cui viene contratta e può essere rinnovata dopo 12 mesi presso la stessa compagnia o presso un’altra ditta.
Le compagnie comunque mettono a disposizione anche delle assicurazioni temporanee.
Non esiste più il tacito rinnovo quindi se il cliente non rinnova la polizza questa decade automaticamente. Esiste un periodo di tolleranza, cioè 15 giorni, dopo l’anno completo, in cui la polizza resta attiva in attesa che il guidatore rinnovi o stipuli un’altra assicurazione auto. In queste settimane l’utente può circolare per strada senza avere un’ammenda ma deve comunque avviare in tempi stretti il rinnovo.
Se si verificasse un incidente proprio nei 15 giorni l’assicurazione precedente sarà tenuta a saldare le somme dovute.
L’RC non copre danni dolosi e volontari, danni subiti dal guidatore a meno di garanzie accessorie, danni causati dalla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o stato di ebrezza. Il danneggiato avrà comunque diritto al risarcimento del danno ma l’assicurazione si rivarrà successivamente sul guidatore.