Anche le multe hanno una data di scadenza, o più precisamente vanno in prescrizione. In caso di contravvenzioni stradali i termini di prescrizione di una sanzione amministrativa sono regolamentati dall’art. 209 del Codice della Strada, mentre la scadenza del “diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice” è regolata dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La prescrizione è di cinque anni da quando è stata commessa la violazione. Gli atti notificati successivamente, quali verbale e cartella esattoriale, fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni.
Una norma che è stata introdotta con la finanziaria 2008 così recita: “A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.”
Ciò significa che il concessionario del servizio di riscossione prescelto deve notificare la cartella di pagamento, relativa a multe di spettanza comunale non pagate, entro il termine di due anni dalla ricezione del ruolo. Pena, la decadenza dal diritto di riscuotere le somme.