Fare pubblicità sui veicoli non è vietato dalla legge, ma presuppone il rispetto di determinate caratteristiche ben precise.
Farsi pubblicità sui veicoli è una forma di diffusione di informazioni molto utilizzata e la legge è abbastanza chiara sull’utilizzo di questo mezzo promozionale.
Innanzitutto bisogna distinguere due tipologie di forma pubblicitaria su veicoli: la pubblicità per conto proprio e quella per conto terzi.
In generale farsi pubblicità da soli su mezzi propri non è assolutamente vietato dalla legge, ma ci sono delle regole da seguire sia per quanto riguarda le dimensioni (un massimo di 2/3 della fiancata del veicolo, con non meno di 70 cm. di distanza da dispositivi di illuminazione) e i contenuti (si può apporre solamente il nome e il logo della società titolare del mezzo).
La pubblicità per conto terzi è consentita a patto che non sia illuminata e che non superi i suddetti limiti sopra esposti.
Per quello che riguarda il livello amministrativo ci sono delle precisazioni da fare. Volendo ragionare su un esempio chiarificatore, una scritta su un mezzo proprio, recante il nome della società, superiore alle dimensioni di un foglio A4 è soggetta a tassazione comunale.
Per quello che riguarda la pubblicità per conto terzi, questa deve essere dichiarata ogni qualvolta cambia, rimanendo soggetta a tassazione in ogni caso; la legge presuppone questa forma di pubblicità a titolo oneroso, cioè in sostanza si viene pagati per apporre una determinata forma promozionale.
In qualche modo è consentito l’uso di pubblicità rifrangenti, ma queste devono essere tali da non destare confusione sui colori e non devono in nessun caso tendere a confondersi con i colori della segnaletica stradale. Altre limitazioni riguardano la forma dell’affissione, che non può essere né a forma di disco né a forma di triangolo, facilmente confondibili con segnali stradali.
Le manifestazioni sportive autorizzate, annullano ogni forma di prescrizione legislativa sulle forme pubblicitarie.
Salve, qual’è l’articolo che permette la pubblicità conto terzi? perchè l’art 57 specifica chiaramente che non è possibile conto terzi a titolo oneroso