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Prescrizione multa, tutto quello che c’è da sapere in termini di: contestazione, procedura e nei casi di mancato pagamento
Il termine di prescrizione multa è di 5 anni.
A dirlo è l’art. 209 del Codice della Strada che rimanda alla legge n.689 del novembre 1981. Inoltre, un’altra norma molto importante per la regolamentazione della prescrizione multa è quella presente nella Finanziaria del 2008, art. 1.
Ricordiamo che le multe sono delle vere sanzioni, quindi se non si può ricorrere alla prescrizione vanno pagate.
Tuttavia, in casi specifici è possibile contestarle. Due sono le vie da seguire: presentare il ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto.
Tempi duri invece, per chi è abituato a non pagare le multe: dal 1° luglio è scattato il pignoramento del conto corrente, al quale seguirà il prelievo diretto della somma da pagare.
La prescrizione multa è regolamentata dall’art. 209 del Codice della Strada.
Questo articolo rimanda all’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella quale è previsto che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla legge (anche delle multe), si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Gli atti notificati successivamente, quali verbale e cartella esattoriale, fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni.
In questo, un ruolo fondamentale lo hanno i termini della cartella esattoriale.
La cartella deve indicare:
Molto importante è anche l’art.1 della Finanziaria del 2008.
La norma in questione, non riduce i termini di prescrizione delle multe, ma semplicemente impone al soggetto addetto alla riscossione, di notificare la cartella di pagamento entro i due anni dalla ricezione del ruolo.
Due anni che vanno conteggiati dal giorno in cui avviene la trasmissione che il Comune realizza con il soggetto prescelto alla riscossione.
I termini fissati della finanziaria del 2008, necessari a sveltire i tempi di riscossione dei crediti, regolamentano esclusivamente il rapporto tra i Comuni e i concessionari del servizio riscossione.
Quindi la prescrizione multa non subisce nessuno modifica. Semplicemente, la cartella diventa contestabile.
Anche se le multe sono delle vere e proprie sanzioni amministrative, è sempre possibile contestarle.
Quindi, in quei casi dove ritenete di avere subito una sanzione ingiusta è possibile presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
Vediamo i casi in cui si può contestare una multa e quindi procedere con il ricorso:
Attenzione: in quest’ultimo caso è possibile ricorrere all’autotutela. Cioè potete presentare l’istanza di annullamento della multa direttamente all’Ente che l’ha emanata, senza passare dal Prefetto o dal Giudice di Pace.
Ricordate sempre che la redazione del verbale può decretare il successo o l’insuccesso del ricorso.
Ecco gli elementi fondamentali da inserire:
Una multa può essere contestata presso il Prefetto o dal Giudice di Pace.
Vediamo le differenze tra i due casi.
Il ricorso al Prefetto, disciplinato dall’articolo 203 del D.lgs. del 1992, prevede la possibilità di fare opposizione alla multa entro 60 giorni dalla contestazione o dall’avvenuta notifica della sanzione (da quando arriva a casa). Il ricorso è gratuito.
Per quanto riguarda le modalità del ricorso, è previsto l’invio di una lettera in carta semplice tramite raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al Prefetto o indirizzata al comando di polizia municipale o all’ufficio dell’organo accertatore.
Potete anche consegnarla a mano ricordando di inserire i dati utili all’istruttoria (nome, cognome, indirizzo, data e numero del verbale, motivo della contestazione).
È necessario inoltre allegare copia del verbale e il materiale utile a supportare la richiesta (ad esempio le fotografie).
Entro 120 giorni dalla ricezione degli atti, il Prefetto tramite ordinanza può dichiarare di accogliere o rigettare le ragioni del ricorso presentato. Ossia può annullare la multa o condannare il ricorrente al pagamento di un importo pari al doppio della multa, spiegando le motivazioni della sua decisione.
Il ricorso al Giudice di Pace, disciplinato dall’articolo 204 bis del D.lgs. del 1992, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dall’avvenuta notifica della sanzione (di fatto metà dei giorni rispetto al Prefetto).
Il ricorso al Giudice di Pace è un procedimento civile ossia un atto giurisdizionale e come tale implica dei costi (pari a 43 € per le sanzioni di importo inferiore ai 1.100 €).
La domanda di ricorso deve essere depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace o inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Vanno allegate, oltre alla copia originale del ricorso:
Dal 1° luglio per chi non paga le multe, è scattato il possibile pignoramento del conto corrente e poi seguirà il prelievo diretto dal conto, della somma da saldare.
Il tutto senza il via libera di un giudice.
Ma c’è di più: quello della multa è soltanto un esempio. Il nuovo corso arriva infatti a tutte le cartelle non pagate. Ad esempio, quelle dei contributi Inps, i bolli auto mai saldati o le tante tasse ancora da versare. Il Fisco, insomma, potrà muoversi in totale libertà e mettere mano direttamente nei conti di contribuenti e imprese.
Il processo d’incasso da parte dell’Agenzia delle Entrate però, non sarà automatico.
Infatti, se non avete pagato la multa, riceverete avvisi e solleciti. Poi avrete 60 giorni di tempo per pagare la sanzione, rateizzare l’importo o fare ricorso.
In mancanza di almeno uno di questi passaggi e trascorsi i 60 giorni, la “nuova Equitalia” passerà al recupero coattivo che può consistere anche nel pignoramento del conto corrente.