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L’uso delle gomme da neve è garanzia di sicurezza in determinati periodi dell’anno.
Hanno delle particolari caratteristiche che le rendono adatte a temperature superiori o inferiori ai 7°C. Inoltre sono idonee a superfici bagnate, innevate e ghiacciate, garandendo così una migliore aderenza al terreno rispetto a altri tipi di gomme.
Le gomme da neve presentano varie caratteristiche a seconda dal tipo di pneumatico. Possono essere in gomma più morbida o gomma termica per avere una buona aderenza alle basse temperature. Inoltre hanno il battistrada ricco di lamelle e con disegni particolari.
Ciò assicura l’aderenza sulle superfici innevate e fangonese.
Per consentirne l’utilizzo, occorre informarsi e conoscere le leggi che regolano quando e come utilizzare i pneumatici invernali. Infrangere tali norme significa andare incontro a multe severe. Senza contare che guidare un veicolo instabile nei periodi invernali rappresenta un grave pericolo, sia per la nostra incolumità, sia per gli altri soggetti. Facciamo quindi un’opportuna panoramica sulle norme e le leggi che regolano l’utilizzo di gomme da neve nei mesi invernali.
In Italia le gomme da neve sono obbligatorie a bordo, soprattutto su strade che si possono innevare dal periodo minimo del 15 novembre fino al 15 aprile dell’anno successivo. Si tratta di mesi in cui le intemperie si prolungano nel tempo creando non pochi disagi, in particolare per gli automobilisti. In ogni caso l’uso delle gomme da neve o delle catene da neve è segnalato sulle strade dall’apposito cartello stradale blu.
Il mancato rispetto di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa che varia da 80 a 318 euro.
Gli pneumatici invernali possono essere impiegati solo se sono omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee. Le successive modifiche, secondo il corrispondente regolamento UNECE, implicano che devono essere muniti del previsto marchio di omologazione
I mezzi antisdrucciolevoli costituiscono un’alteranativa ai pneumatici invernali e fanno riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2.
Sono altresì ammessi i rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori. Così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli, così come le gomme dell’auto, devono essere installati.
In caso di impiego, occorre che siano seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
I mezzi antisdrucciolevoli vanno montati sulle ruote degli assi motori. Tuttavia se vegono impiegati pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, si raccomanda l’installazione su tutte le ruote. Ciò al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
L’infrazione di riferimento comporta significative a sanzioni pecuniarie (da € 419 a € 1.682).
Tuvvia c’è anche il ritiro della carta di circolazione e l’invio in revisione del veicolo stesso.