Falso testimone incidente stradale: cosa fare, cosa si rischia, come difendersi

Falso testimone incidente stradale, cosa fare, che rischi si corrono e come difendersi.

Quella del falso testimone di un incidente stradale è uno degli stratagemmi più utilizzati nelle truffe automobilistiche che criminali compiono sui cittadini, in questo articolo vediamo cosa fare se ci si trova in questa situazione, cosa si rischia se la si applica e come difendersi.

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Falso testimone incidente: cosa fare e cosa si rischia

Quando si ha un incidente stradale è necessario contattare la propria compagnia assicurativa e spiegare quanto accaduto, può capitare che questa richieda di fornire i nominativi di eventuali testimoni così da approfondire la dinamica grazie anche alle loro dichiarazioni, qui può verificarsi la situazione del falso testimone, solitamente attuata da chi ha torto nell’incidente e vuole vincere la battaglia legale.

La cosa da fare se si ha a che fare con un falso testimone di incidente è quella di imbastire una causa civile atta al risarcimento dei danni subiti. Per poterlo fare l’automobilista deve demandare un avvocato che invierà le parti a stipulare una negoziazione assistita, un invito a conciliare.

Se in questo caso la controparte presenta un falso testimone si può procedere con la denuncia secondo l’articolo 372 del codice penale. Denuncia che va imbastita solo dopo la testimonianza in tribunale che può avvenire solo se si hanno fornito le generalità dei testimoni.

Il rischio del falso testimone è quello di avere conseguenze legali. Di seguito l’articolo 642 del Codice Penale spiega in dettaglio la situazione:

Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di un’assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a sé stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.

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Come difendersi dal falso testimone

Il guidatore si può opporre alle testimonianze se queste non sono state comunicate nella denuncia all’assicurazione alla richiesta di integrare la documentazione o nella costatazione amichevole.

Quando i testimoni compaiono per la prima volta in sede di giudizio possono essere denunciati alle autorità al fine di verificare la loro affidabilità. Se il falso testimone è stato sin da subito dichiarato all’assicurazione non è possibile denunciarlo fino a che non abbia testimoniato davanti al giudice.

Scritto da Filippo Imundi

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