Esenzione bollo auto disabili

Condividi

La Legislazione vigente prevede che “non vedenti, sordomuti e disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento, con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, ovvero con ridotte capacità motorie e limitate capacità di deambulazione siano esentati permanentemente dal pagamento del bollo auto nel caso in cui il veicolo sia intestato allo stesso disabile, oppure ad un soggetto che ha fiscalmente a carico il disabile”.

Tale esenzione, operabile solo se l’ autoveicolo è di cilindrata non superiore a 2,0 L se a benzina, e a 2,8 L se a gasolio, è operabile per un solo veicolo, scelto dal disabile, che, nella domanda di esenzione, deve indicare la relativa targa. Per chiedere l’esenzione, i soggetti interessati devono rivolgersi agli uffici della Regione almeno 90 giorni prima della scadenza del termine di pagamento, presentando personalmente o spedendo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’ Ufficio Tributi della Regione o all’Ufficio delle Entrate o alla Sezione staccata della Direzione regionale la richiesta, cui devono essere allegati, da parte di ciascuna categoria di soggetti aventi diritto all’esenzione, determinati documenti.