La Legislazione vigente prevede che “non vedenti, sordomuti e disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento, con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, ovvero con ridotte capacità motorie e limitate capacità di deambulazione siano esentati permanentemente dal pagamento del bollo auto nel caso in cui il veicolo sia intestato allo stesso disabile, oppure ad un soggetto che ha fiscalmente a carico il disabile”. Tale esenzione, operabile solo se l’ autoveicolo è di cilindrata non superiore a 2,0 L se a benzina, e a 2,8 L se a gasolio, è operabile per un solo veicolo, scelto dal disabile, che, nella domanda di esenzione, deve indicare la relativa targa. Per chiedere l’esenzione, i soggetti interessati devono rivolgersi agli uffici della Regione almeno 90 giorni prima della scadenza del termine di pagamento, presentando personalmente o spedendo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’ Ufficio Tributi della Regione o all’Ufficio delle Entrate o alla Sezione staccata della Direzione regionale la richiesta, cui devono essere allegati, da parte di ciascuna categoria di soggetti aventi diritto all’esenzione, determinati documenti.
Esenzione bollo auto disabili
Pubblicato il 25/12/2014 alle 11:49