Il drogometro è un apparecchio medicale in grado di misurare la presenza di droghe nel corpo umano. È in grado di leggere i risultati di un prelievo della saliva fatto reagire con enzimi. I risultati sono validi al 95 percento. Il reato è sanzionato ai sensi dell’articolo 187 del Codice della strada.
La parola drogometro fa pensare ad un mostro tecnologico, quando è un semplice apparecchio che misura la presenza di stupefacenti nel corpo del guidatore.
La descrizione del funzionamento del drogometro è abbastanza semplice, ma complessa nei suoi risvolti prettamente tecnici. Il suo vero nome è Alere DDS2, sigla che evoca le caratteristiche scientifiche dell’apparecchio, anche se è più facile rinominarlo “drogometro” per capire subito cos’è e cosa fa.
Nel tempo i guidatori si sono abituati all’alcol-test con cui si misura il “fiato” per vedere se c’è l’assunzione di bevande alcoliche: ma era impensabile che si sarebbe arrivati così presto e facilmente alla misurazione di droghe presenti nel sangue.
Il drogometro svolge un’analisi della saliva effettuando una “gascromatografia spettrometria di massa” in grado di rilevare la presenza di sostanze quali:
Il suo aspetto è quello di un lettore digitale – quale appunto è – simile all’apparecchio POS che siamo abituati ad utilizzare per i pagamenti con carta di credito.
Il funzionamento è attivato in presenza di una unità mobile medico-scientifica – si tratta del classico furgone della Polizia con a bordo un medico e varie attrezzature sanitarie – per cui il guidatore che si sottopone al test deve potersi accomodare davanti ad un tavolino, sedersi ed effettuare il prelievo della propria saliva su un tampone sanitario.
Il tampone viene inserito nel lettore, o drogometro, e il risultato presentato sul display può essere “positivo” o “negativo”.
La reazione chimica da cui dipende la misurazione della presenza di droghe nell’organismo viene effettuata attraverso la messa in contrasto della sostanza salivare con alcuni enzimi che mutano di colore in presenza di queste, quindi decretano lo stato di alterazione presunta del guidatore.
L’utilizzo del drogometro da parte della Polizia è ancora in una fase sperimentale e viene testato nella provincia di Alessandria e zone limitrofe fino alla sua estensione su tutto il territorio nazionale, come previsto dalla Direttiva del Ministero dell’Interno del 21 luglio 2017.
Mentre per l’alcolometro la Legge ha stabilito delle soglie entro le quali l’assunzione di bevande alcoliche alla guida può essere più o meno tollerata facendo scattare sanzioni adeguate, per il drogometro non è stato ancora stabilito nulla da un punto di vista dei criteri scientifici applicabili in ambito legislativo.
D’altronde non è facile quantificare il tetto limite entro cui ciascun tipo di droga è tollerabile, così come difficile è anche misurarla secondo una scala che consideri anche il fattore tempo entro cui gli effetti possono essere realmente dannosi. Ciò impedisce la reale messa in atto di interventi sanzionatori mirati contro il guidatore che viola la legge circa la guida sotto stupefacenti, attuando la stessa senza alcuna distinzione di pericolosità o gravità.
Le controparti in azione – la Polizia e l’ avvocato chiamato in causa dal guidatore – esprimono un parere contrario sulla validità del drogometro: la prima difende la presenza di tracce di sostanze fino a 18/20 ore dall’assunzione, quindi valide come prova di reato.
Il secondo, invece, contesta la non dimostrabilità di un’assunzione collegata al momento della guida in quanto non si può definire con esattezza il momento assuntivo della sostanza alterante.
Si sa, infatti, che il drogometro è uno strumento progettato e costruito da una società americana leader nelle apparecchiature medicali per la diagnostica rapida e di contatto, quindi questo apparecchio circola in più Paesi nel mondo e i criteri quantitativi sono predefiniti solo su valori che misurano l’alterazione da droghe sul corpo umano.
Inoltre, lo strumento garantisce una precisione al 95 percento del risultato ottenuto: questo dipende dal fatto che anche la tecnologia può sbagliare e non dare una giusta risposta a dati che necessitano sicuramente approfondimenti scientifici ulteriori. Non a caso il risultato e il tampone utilizzato per il drogometro non sono sufficienti a dichiarare il guidatore totalmente “fuori legge” in quanto la procedura amministrativa prevede che:
A ciò si aggiunge lo stato di salute di un individuo al momento del prelievo con drogometro, e che possono incidere sul risultato amplificando i dati ottenuti qualora ci fosse in corso l’assunzione di farmaci – molti dei quali sono costituiti da sostanze oppiacee – o si stia in un periodo di convalescenza da malattie particolari, si soffra di squilibri ormonali e metabolici. Di fatto, se il guidatore comunque dovesse risultare pienamente colpevole per aver assunto sostanze psicotrope e droghe pesanti, allora le sanzioni risultano sicuramente altrettanto pesanti e gravi.
La norma attualmente in vigore è solo quella sancita dall’articolo 187 del Codice della Strada che parla di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, e stabilisce che “chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni […]” e che ”se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e […] la patente di guida è sempre revocata […]”.
Da quest’anno, 2017, è comparso anche il reato di omicidio stradale – Legge 41 del 23 marzo 2017 – per cui, in caso di assunzione di droghe con conseguenze mortali, le pene previste subiscono i dovuti aggravamenti: la reclusione prevista da 2 a 7 anni sale ad un minimo di 8 e fino a 12 anni.
Si consideri che ad oggi l’uso di questo apparecchio è ancora in via sperimentale, come già detto, e che il suo scopo principale è quello dissuasivo e preventivo verso tutti coloro che incautamente – e criminalmente, in caso di morte conseguente – fanno uso di droghe e si mettono “in pista” come se la strada fosse il loro circo da sballo e la gente semplici e facili birilli.