Dove richiedere contrassegno europeo per disabili

Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili “europeo”, con un formato rettangolare, di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale dell’accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu.

Il nuovo contrassegno rilasciato a partire dal 15 settembre 2012 è stato introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012, ed è conforme al “contrassegno unificato disabili europeo” (CUDE) previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 98/376/CE.

Il contrassegno europeo sarà quindi valido anche negli altri ventisette paesi aderenti all’UE, senza rischiare di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento rilasciato dall’autorità italiana. I requisiti previsti per il rilascio del nuovo contrassegno restano principalmente gli stessi; allo stesso modo, anche le condizioni del suo utilizzo.

Si ricorda che i Comuni hanno tre anni di tempo per sostituire il vecchio contrassegno con il nuovo modello europeo. In questo periodo quelli già rilasciati restano comunque validi ed i nuovi contrassegni europei saranno consegnati in occasione del rinnovo degli stessi. Nel caso il titolare del vecchio contrassegno in corso di validità abbia la necessità di recarsi in un Paese dell’Unione Europea è consigliabile rivolgersi al proprio Comune di residenza per richiederne tempestivamente la sostituzione.

Entro lo stesso termine di tre anni, anche la segnaletica stradale orizzontale e verticale relativa alla mobilità delle persone con disabilità dovrà essere adeguata alla rappresentazione grafica e cromatica del nuovo contrassegno, in base alle indicazioni contenute nel Decreto.
Il nuovo contrassegno europeo di parcheggio per disabili, co sì come quello italiano prima rilasciato, è strettamente personale e non cedibile, non è vincolato ad uno specifico veicolo e consente varie agevolazioni, sia per quanto riguarda la sosta sia per la circolazione. Ha validità cinque anni, a meno che non sia a tempo determinato per invalidità temporanea del richiedente.
Deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per eventuali controlli.

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