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E’ facile incorrere in multe , sanzioni, situazioni imbarazzanti, se non si conoscono tutte le normative riguardanti il divieto di sosta.
Le situazioni di arresto, fermata, sosta con cui un veicolo interrompe la sua marcia sono regolate dagli articoli: 7, 157, 158, 159 del codice della strada
Cosa intendiamo quando parliamo di divieto di sosta temporaneo. In occasione di feste, processioni, rituali, lavori stradali, è possibile trovare nelle strade dove comunemente si circola, un divieto di sosta temporaneo. Dei cartelli mobili, in questa circostanza, vengono solitamente posti sul bordo della strada, molte volte anche sui marciapiedi, oppure possiamo trovare un nastro con la scritta “divieto di sosta” fissato attorno agli alberi, tra i pali della luce o ad altri mezzi idonei.
Questi segnalano che, da un determinato momento di un giorno ad una determinata ora di un altro giorno, è vietato parcheggiare in quel determinato punto. Pena la rimozione dell’auto o multe, per chi infrange tale divieto
Situazione tipica del divieto di sosta temporanea, quando non si utilizza per alcuni giorni il proprio veicolo, lasciandolo parcheggiato sempre nello stesso punto, e sfortunatamente, le forze dell’ordine collocano proprio li un divieto di sosta temporaneo.
In questi casi, l’automobilista suo malgrado incapperebbe in un infrazione di tale divieto
Per fermata intendiamo la temporanea sospensione della marcia anche se questa avviene in un area dove non è ammessa la sosta, al fine di consentire la salita e la discesa delle persone, in altre parole per esigenze di brevissima durata. La fermata prevede che il conducente riprenda subito la marcia, per nono ostacolare la circolazione
Di contro parliamo di sosta del veicolo, quando la marcia dello stesso si blocca per un lungo periodo di tempo, all’interno del quale il conducente può allontanarsi dallo stesso.
Badando, qualora non sia presente un marciapiede rialzato, di lasciare uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, spazio che non deve mai essere inferiore ad un metro.
I divieti di sosta o fermata sanzionabili, sono decretati dall’articolo 158 del codice della strada. Ne sono 21, in questa sede citiamo quelli più comuni e noti: sui passi carrabili, sui marciapiedi, sulle strisce pedonali, in seconda fila, a ridosso di cassonetti, in prossimità di incroci e semafori, sui parcheggi per disabili, in spazi riservati a mezzi pubblici, sulle ciclo-vie, negli spazi per rifornimenti di impianti elettrici, e molto altro ancora.
Vediamo cosa prevede il Codice della strada e quali sono le sanzioni previste in tutti i casi previsti nel comma 1 dell’art. 158, e del comma 2, lettere d,g,h: per ciclomotori e motoveicoli a due ruote, di euro 78 fino a euro 311; per tutti gli altri veicoli, di euro 84 fino a euro 335; nei restanti casi di violazioni dell’art. 158; per ciclomotori e motoveicoli a due ruote, di euro 24 fino a euro 97; per tutti gli altri veicoli di euro 41 fino a euro 168.
In caso di volontà di ricorso, le autorità alle quali bisogna rivolgersi sono due: il giudice di pace oppure il prefetto. Per il primo è necessaria una spesa che ammonti a euro 55 e 30 giorni dalla notifica per presentare il ricorso; per il secondo, non bisogna spendere nulla se non la raccomandata che contiene il ricorso e 60 giorni di tempo dalla notifica.
Molto spesso il ricorso viene rigettato, in questi casi la sanzione raddoppia e ad essa si aggiungono anche le spese di tutto il procedimento