Cosa fare pignoramento auto forzato

Sgombriamo subito il campo dal pensiero che tutti fanno: è inutile “nascondere” la propria auto in garage. Entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento, ci sarà l’obbligo per il debitore di consegnare il veicolo all’Istituto Vendite Giudiziarie. In caso contrario interverrà la polizia con la forza.

Una recente circolare dell’Aci ha sottolineato questo cambiamento non trascurabile: il “merito” di queste novità sta nella riforma della giustizia ultimamente convertita in legge. La nuova forma di pignoramento dell’auto va ad aggiungersi al pignoramento presso terzi, immobiliare e mobiliare.

Con il pignoramento dell’autovettura. prende avvio l’espopriazione mobiliare ex art 491 seg. c.p.c., ossia la procedura mediante la quale il creditore cerca soddisfazione ad un suo diritto nei confronti del debitore inadempiente: tale procedure viene attivata con istanza al Magistrato ordinario, il Giudice all’esecuzione.

Con il pignoramento il proprietario del bene viene quindi espropriato del suo bene in attesa della vendita all’incanto.

L’atto di pignoramento è un’ ingiunzione emessa dall’ufficiale giudiziario con la quale viene intimato ad debitore di astenersi dall’effettuare qualsiasi atto che miri a sottrarre il bene pignorato dalla garanzia del creditore. Se il debitore non provvede all’adempimento dell’obbligazione, il creditore potrà chiedere al giudice ed ottenere, la vendita forzata del bene.

Per rendere noto ai terzi che il bene è oggetto di una procedura esecutiva, l’art 2693 c.c. prevede la trascrizione al PRAdell’atto di pignoramento.

Per annotare al PRA il pignoramento di un veicolo occorre consegnare i seguenti documenti:

  • Provvedimento del giudice in copia conforme (la copia conforme è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art 18 D.P.R, n° 115/2002, T.U sulle spese di giustizia) ovvero:

    • ingiunzione di pignoramento notificata alla parte;
    • verbale di avvenuto pignoramento rilasciato dalla cancelleria del Tribunale
  • Certificato di Proprietà.
    Il pignoramento può essere trascritto senza l’esibizione del Certificato di Proprietà (CdP) in quanto trattasi di formalità in odio alla parte e normalmente il documento è in possesso del debitore che potrebbe rifiutarsi di consegnarlo al creditore (art. 12 DM n° 514/1992);
  • Stampato di presentazione NP3b su cui occorre indicare l’importo del credito per cui viene promossa l’azione.

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