Per una multa presa per aver violato il codice della strada, ma che si ritiene ingiusta, ci si può rivolgere al Prefetto o al Giudice di pace del comune di Bologna (nel caso in cui questa venga presa a Bologna).
Prima di tutto, però, va ricordato che per vincere il ricorso bisogna riuscire a far dichiarare la multa illegittima, ovvero viziata nei suoi contenuti essenziali. In caso affermativo l’annullamento è retroattivo, cioè se il ricorso viene accolto la multa si considera come mai emanata.
Ecco alcuni casi di vizio formale che potrebbero fare annullare una multa.
Per quanto riguarda quest’ultimo punto, dobbiamo tenere presente che non sempre basta un errore per fare annullare una multa. Se la nostra data di nascita è sbagliata, ma è giusto il nome e cognome, il codice fiscale e gli altri dati relativi all’identificazione, l’errore non è sufficiente per fare annullare la multa. Un discorso analogo vale per il modello dell’automobile: se non è corretto, ma è corretta la casa automobilistica e la targa, la multa rimane valida.
Prima di provare a fare ricorso, il sanzionato può chiedere l’annullamento della multa in autotutela all’Ente che ha emesso la multa. L’autotutela è la possibilità che si dà agli Enti Pubblici di annullare, senza dover arrivare ad un ricorso, i propri atti che risultino palesemente infondati. Questo è il vero discrimine: dovete rivolgervi all’ufficio responsabile della sanzione, avendo speranza di ottenere quanto chiedete, solamente in casi palesi di multa viziata. Quindi in casi di errore di persona, di multa presa dal vecchio proprietario dell’auto che ora è vostra col verbale arrivato a voi, di targa sbagliata o di multa che è stata recapitata più volte, è possibile (e più facile oltre che più logico) provare ad agire in autotutela.
Il cittadino può fare ricorso contro una multa presa rivolgendosi al Prefetto, gratuitamente, entro sessanta giornidalla notifica della sanzione. Attenzione: il verbale che vi lasciano i vigili sul parabrezza è un preavviso di sanzione, per fare ricorso bisogna attendere la notifica a casa della multa. Si può fare ricorso direttamente al Prefetto, con raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure all’ufficio o comando dell’Ente che vi ha sanzionato, di persona o con raccomandata.
Si possono allegare anche atti, scritti o documenti per sostenere la propria tesi. Ora vi sono 3 ipotesi di risultato:
Se i termini decorrono senza ordinanze del Prefetto, il ricorso si ritiene accolto.
Chi ha preso una multa può rivolgersi al Giudice di pace, a patto che non sia stato presentato ricorso al Prefetto, nel qual caso si può rivolgersi al Giudice di pace solamente dopo la notifica dell’eventuale ordinanza di pagamento del Prefetto stesso, e che la multa non sia stata pagata.
Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla notifica della sanzione tramite raccomandata con avviso di ricezione o direttamente presso la cancelleria del Giudice. Il ricorso deve contenere: originale e 4 copie del ricorso stesso e del verbale di notifica della sanzione, copia di un documento valido del ricorrente e copia di documenti che si vogliono, eventualmente, presentare.
Fare ricorso in questo caso costa: vanno presentate marche per il contributo unificato e per il diritto di notifica.
La prima si può pagare negli uffici postali, in banca o in tabaccheria, ed è di 43 euro per le multe sotto i 1.100 euro, la seconda è di 27 euro.
Dal Giudice di pace, fissata l’udienza, si presenta il ricorrente e i rappresentanti dell’ente sanzionatore, anche senza la presenza di un avvocato. Il Giudice di pace può dichiarare inammissibile il ricorso o rigettarlo, in questo caso fissando anche un’eventuale nuova cifra per la sanzione, oppure accettare la tesi del ricorrente, annullando la sanzione, o rendendola “valida” solo per una parte.