È possibile fare richiesta di rimborso del bollo auto per i seguenti casi:
- se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
- se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
- se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita effettuata in data antecedente all’inizio del periodo tributario o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all’inizio del periodo tributario).
In alcune regioni, ad esempio la Lombardia, è possibile chiedere il rimborso anche nei casi di furto, demolizione o esportazione definitiva all’estero di un veicolo in quanto viene riconosciuto il rimborso della frazione della quota versata in eccedenza rispetto al reale utilizzo e fruizione del mezzo. L’importo rimborsabile è calcolato in dodicesimi, corrispondenti ai mesi decorrenti da quello in cui si è verificato l’evento (l’annotazione al PRA per l’esportazione) fino a quello di scadenza del versamento in corso di validità. Non è possibile ottenere il rimborso se l’evento si è verificato nell’ultimo mese di validità del versamento. Per i casi di furto o esportazione all’estero è indispensabile ai fini del rimborso che siano già state presentate al Pubblico Registro Automobilistico le relative formalità.
Il diritto di rimborso decade il terzo anno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento, quindi non può essere presentata la domanda dopo 36 mesi dall’avvenuto pagamento errato. Verranno restituite le somme non dovute solo se eccedenti, per ogni autoveicolo, al limite minimo rimborsabile che varia da regione a regione. In alcune regioni la soglia minima è parti a 10,33 euro e per cifre minori a tale somma l’importo non viene rimborsato.
La domanda di rimborso deve essere presentata in carta semplice o attraverso moduli dedicati. Può essere consegnata a mano o inviata tramite fax, raccomandata A/R o inoltrata in via telematica. Nella domanda devono essere evidenti i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente, il motivo per cui si chiede il rimborso, l’anno di riferimento e i dati identificativi del mezzo. Compilato il modulo, ad esso va allegata una documentazione specifica che varia a seconda del motivo per cui si presenta la domanda.
Chi ha pagato erroneamente lo stesso bollo più volte dovrà presentare anche:
- l’originale della ricevuta di versamento da rimborsare (generalmente l’ultimo bollo versato);
- la fotocopia dellaricevuta di versamento del bollo valido (generalmente quello pagato per prima);
- la fotocopia leggibile della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce il bollo valido.
Chi ha pagato, in unica soluzione, erroneamente più del dovuto dovrà presentare:
- la fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
- la fotocopia leggibile della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce il bollo valido.
Chi ha pagato un tassa automobilistica non dovuta dovrà presentare:
- l’originale della ricevuta di versamento da rimborsare;
- la fotocopia leggibile dell’atto che attesti il motivo per cui il pagamento non era dovuto (ad esempio la denuncia furto del mezzo, copia dell’atto di vendita, il certificato dell’avvenuta consegna per demolizione, ecc.).
L’iter di rimborso varia da regione a regione e in alcune non è nemmeno previsto. Generalmente la domanda di rimborso dovrà essere redatta in carta libera o in apposito modulo. In essa dovrà essere riportati i seguenti dati: nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario). Andrà presentata, entro 3 anni solari successivi all’anno tributario di riferimento.